Cos’è l’autofattura
L’autofattura è un documento fiscale di vendita, un accordo finanziario tra un cliente e un fornitore, per attestare l’acquisto di un bene o di un servizio.
A differenza della classica fattura emessa da colui che riceve il pagamento, ovvero il fornitore, l’autofattura viene emessa dal cliente/destinatario del bene o del servizio, dove l’applicazione dell’IVA è a carico dello stesso.
In altre parole, l’autofattura è un documento redatto dal soggetto passivo (che può essere sia una persona fisica che un’azienda) nei confronti di sé stesso, facilitando la transazione e liberando il fornitore dalla responsabilità di emettere la fattura al proprio cliente.
Chi la può emettere
L’autofattura può essere emessa da qualsiasi azienda o persona fisica; tuttavia esistono alcune regole da soddisfare:
- Il fornitore e il destinatario del bene o del servizio devono avere una partita IVA regolarmente registrata.
- Il fornitore e il destinatario del bene o del servizio devono stipulare un accordo preventivo.
- L’autofattura deve contenere tutte le informazioni dell’accordo, vale a dire: dati del fornitore, indicazioni relative all’acquisto del bene o del servizio, importo netto, IVA e totale.
In quali circostanze si emette l’autofattura?
L’autofattura si emette per particolari circostanze indicate dalla legge; ovvero per:
- gli omaggi distribuiti dall’azienda stessa ai suoi dipendenti
- l’autoconsumo di beni o servizi aziendali destinati a uso personale o familiare
- una denuncia, nel caso in cui non dovesse pervenire nessuna fattura entro 4 mesi dal compimento dell’operazione
- l’acquisto di beni o di servizi da fornitori residenti in paesi extra UE.
Autofattura per acquisto servizi extra UE
Nel momento in cui un cliente acquista un bene o un servizio presso un fornitore extra UE, il cliente deve sempre considerare tutti gli adempimenti relativi all’operazione, tenendo presente le regole del Territorio in cui risiede.
Infatti, è importante ricordare che l’autofattura di acquisto di beni o servizi presso fornitori extra UE rientra nella disciplina giuridica del Reverse Charge (art. 17, co. 2, DPR n. 633/72).
L’acquisto di beni o servizi legalmente rilevanti in Italia da fornitori residenti in Paesi extra UE, deve avvenire con emissione di autofattura da parte del cessionario/committente nazionale.
Questo vuol dire che il destinatario del bene o del servizio extra UE diventa egli stesso debitore d’imposta, invece del fornitore estero; pertanto è il cliente che deve emettere l’autofattura.
Dal punto di vista tecnico i documenti cui bisogna far riferimento in caso di autofattura per l’acquisto servizi extra UE possono essere i seguenti: TD17 – TD18 e TD19.
Nello specifico l’autofattura TD17 (Integrazione o Autofattura per acquisto di servizi dall’estero) è obbligatoria quando chi fornisce i servizi è un soggetto esterno, mentre chi compra è residente sul territorio italiano. L’acquirente, in questa fattispecie, è tenuto ad emettere un’autofattura elettronica con l’integrazione dell’imposta che successivamente andrà a versare all’Erario.
Il codice T18 si usa invece quando il compratore italiano acquista beni da un soggetto estero, residente in una delle nazioni facenti parte della Comunità Europea.
Il T19, infine, è necessario quando il venditore, seppur avente residenza fiscale all’estero, sta vendendo beni che sono già fisicamente nel territorio italiano.
A partire dal 1° luglio 2022 l’autofattura per acquisto e servizi extra UE deve essere emessa digitalmente, vale a dire che deve essere stilata l’autofatturazione in formato elettronico XML.
Inoltre, l’autofattura deve essere emessa entro e non oltre i 15 giorni del mese successivo a quello in cui è avvenuta l’operazione.
Se si violano le regole dell’autofattura nelle operazioni in reverse charge, è prevista una sanzione variabile (dal 5% al 10% del corrispettivo non indicato), con un minimo di 500,00 euro.
Differenze con autofattura intra UE
Anche nel caso delle transazioni di acquisto di beni o servizi intra UE (vale a dire tra soggetti passivi IVA che appartengono a differenti Stati Membri dell’Unione Europea), il cliente destinatario del bene o del servizio deve tenere presenti le regole di territorialità in merito agli adempimenti che deve effettuare.
In particolare, è necessario allegare un’integrazione della fattura ricevuta dai fornitori intra UE, applicando l’IVA ai sensi dell’articolo 46 del D.L. n. 331/93.
Il soggetto passivo residente in Italia ha l’obbligo di integrare la fattura ricevuta dal fornitore/prestatore residente in un Paese dell’Unione Europea, per tutti gli acquisti di beni e servizi territorialmente rilevanti in Italia.
Sia nel caso di integrazione di fattura per acquisto di beni e servizi intra UE che in caso di autofattura per le operazioni extra UE, il documento deve essere registrato sia nel registro delle fatture emesse che nel registro degli acquisti.
Vantaggi dell’autofattura
L’autofattura offre molteplici vantaggi sia per il cliente che per il fornitore.
Innanzitutto, emettere un’autofattura significa facilitare la transazione (perché si garantisce un flusso di cassa coerente e regolare), e poi si esime il fornitore dalla responsabilità di emettere la fattura.
Ma non solo!
Altri benefici dell’autofattura includono:
- Nessun ritardo nel pagamento → Solitamente il pagamento viene allegato alla maggior parte delle fatture, ma nel caso dell’autofattura il fornitore viene pagato più velocemente.
- Risparmio di tempo → Poiché il fornitore ha meno responsabilità amministrative, si ottengono notevoli risparmi di tempo.
- Libertà di gestione dell’autofattura → Il destinatario del bene o del servizio acquistato ha la libertà di gestire la propria autofattura, nei tempi e nei modi che predilige, sempre in virtù delle regole del Territorio in cui risiede.