La dichiarazione d’intento è un adempimento che l’esportatore abituale deve trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate, tramite un modello ministeriale.
Attraverso tale dichiarazione, il soggetto IVA attesta la sua condizione di esportatore abituale, data la presenza di tutti i requisiti.
Ai sensi dell’articolo 8, primo comma, lettera c), e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ciò gli consente di acquistare beni e servizi senza corrispondere il pagamento dell’IVA ai suoi fornitori.
Dichiarazione di intento: significato
Il sistema finanziario italiano procede tra rapporti di credito e debito verso un fornitore o verso l’erario.
L’esportatore abituale che possiede una partita IVA, acquista beni e servizi presso determinati fornitori, per rivendere fuori dal territorio italiano.
Senza la dichiarazione di intento, la sua situazione finanziaria sarebbe di credito di IVA verso l’erario. Attraverso questo adempimento ogni cosa viene regolarizzata, ovvero: l’esportatore abituale non deve pagare l’IVA ai suoi fornitori e, a loro volta, i fornitori non devono versarla allo Stato.
Questo procedimento risulta necessario perché all’estero le vendite avvengono senza imponibilità dell’IVA, pertanto anche l’acquisto deve essere fatto senza IVA, entro un plafond stabilito (ovvero entro un importo limite).
Come funziona la dichiarazione di intento
Prima di capire quali passaggi bisogna compiere, è doveroso definire i requisiti grazie ai quali un esportatore viene definito “esportatore abituale”.
- Il 10% del suo volume d’affari deve provenire da vendite effettuate all’estero (sia nella Comunità Europea che al di fuori).
- Ciò deve restare in un plafond dichiarato per l’anno solare precedente, nel caso di plafond fisso, oppure nei 12 mesi precedenti, nel caso di un plafond mobile. Se si sceglie uno dei due tipi di plafond, esso rimarrà tale fino alla fine del periodo della dichiarazione. Qualora si volesse quindi procedere con un cambiamento, bisognerebbe aspettare la dichiarazione successiva.
- Le esportazioni devono essere dirette, ovvero senza intermediari.
In sostanza, l’esportatore abituale, così definito perché in possesso dei requisiti appena menzionati, presentando la sua dichiarazione d’intento, può usufruire di un regime agevolato con sospensione di imposta.
Poiché usufruisce di altre agevolazioni, l’esportatore abituale che lavora nel settore agricolo non deve compilare e inviare la dichiarazione di intento.
Dichiarazione d’intento e Agenzia delle Entrate
Se nel passato la dichiarazione d’intento doveva essere consegnata dal fornitore, oggi questo onere spetta all’esportatore abituale, il quale trasmette il documento all’Agenzia delle Entrate in maniera telematica.
L’esportatore abituale deve inoltre procurare al fornitore una copia della dichiarazione d’intento e una copia della ricevuta della trasmissione telematica effettuata.
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione dedicata a questo adempimento, è specificato che La dichiarazione è presentata all’Agenzia delle Entrate in via telematica, direttamente, da parte dei soggetti abilitati a Entratel o Fisconline, o tramite i soggetti incaricati (commi 2-bis e 3 dell’articolo 3 del Dpr 322/1998).
L’intermediario deve inoltre consegnare al dichiarante:
- una copia della dichiarazione trasmessa
- una copia della ricevuta di presentazione della comunicazione, rilasciata proprio dall’Agenzia delle Entrate.
Dal giorno in cui i dati vengono ricevuti dall’Agenzia delle Entrate, inizia la validità della dichiarazione d’intento.
Attraverso il modello ministeriale predefinito, l’esportatore abituale trasmette quindi dei dati precisi, così come indicati nelle caselle.
- Nel caso di persona fisica, bisogna specificare nome, cognome, sesso, data di nascita, Comune o Stato di nascita (nel caso di origine non italiana), codice fiscale e partita IVA.
- Per soggetti diversi da persona fisica invece, occorre indicare: denominazione completa o ragione sociale, codice fiscale e partita IVA.
- Per i Gruppi IVA, bisogna indicare la partita IVA e il codice fiscale ad essi attribuiti, nelle apposite caselle.
- Vi è anche una sezione dedicata al plafond, in cui il dichiarante specifica se si tratta di un plafond fisso o mobile.
La trasmissione corretta di tutti i dati richiesti è indispensabile affinché si possano acquistare o importare beni e servizi senza l’applicazione dell’IVA.
Una volta trasmessa la dichiarazione, l’Agenzia delle Entrate effettua delle verifiche incrociate, per assicurarsi che sussistano tutti i requisiti necessari per poter essere definiti “esportatori abituali” e, di conseguenza, rientrare nel regime di non imponibilità, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
In effetti, le verifiche dell’Agenzia delle Entrate vengono effettuate su ogni dichiarazione d’intento presentata e in diversi momenti: subito dopo la ricezione dei documenti e periodicamente.
Nel caso in cui in prima analisi compaiano incongruenze o anomalie, l’Agenzia delle Entrate invia al dichiarante una PEC in cui specifica il problema riscontrato.
In questo modo, si dà la possibilità all’esportatore di riparare ai suoi errori.
Se ciò non dovesse accadere, la sua dichiarazione d’intento ricadrebbe.
Qualora invece il dichiarante continuasse a presentare il suo adempimento senza le rettifiche richieste, si verificherebbe un provvedimento di inibizione al rilascio di nuove dichiarazioni d’intento tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Adempimenti fornitore
Il fornitore di beni e servizi deve verificare che l’esportatore abbia eseguito e trasmesso correttamente la sua dichiarazione di intento.
Ciò avviene tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate, nell’area riservata, più precisamente nella sezione del cassetto fiscale.
Avuto quindi il riscontro telematico, il fornitore può emettere la fattura in regime di non imponibilità dell’IVA.
Qualora invece emettesse accidentalmente una fattura di questo tipo, prima di effettuare un controllo, per evitare di dover pagare sanzioni amministrative, il fornitore può riparare con:
- una nota di credito per annullare la fattura
- una nuova fattura senza IVA
- una nota di variazione IVA in diminuzione.
Il fornitore deve anche conoscere il plafond, per sapere qual è il limite massimo di fatturazione.
Emissione fattura con dichiarazione d’intento
Vediamo quindi in che modo avviene l’emissione della fattura.
Per poter usufruire dell’agevolazione fiscale, la fattura deve essere emessa in regime di non imponibilità, specificando quindi che si tratta di un’operazione non imponibile art. 8 comma 1 lettera c) DPR 633/72.
Così come descritto nel sito dell’Agenzia delle Entrate, è indispensabile seguire il tracciato xml della fattura ordinaria, con trasmissione al sistema SDI.
La fattura deve riportare:
- il codice specifico N3.5 “Non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento”, nella sezione <Natura>
- gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento trasmessa all’Agenzia delle entrate dall’esportatore abituale.
In caso di invalidazione della Dichiarazione di intento, verrà eliminata anche l’eventuale fattura elettronica inviata al sistema SDI.