Con l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica, molte certezze di un tempo sono inesorabilmente crollate. Fra queste, anche i termini per l’emissione della fattura elettronica. A fare chiarezza, per fortuna, ci ha pensato l’Agenzia delle Entrate, che dal 1° luglio 2019 ha dichiarato concluso il periodo di prova, fornendo anche alcuni chiarimenti. In questo approfondimento, quindi, andremo a scoprire quali sono i termini di emissione della fattura elettronica, così da mettervi a riparo da eventuali sanzioni per tardiva emissione della fattura.
Emissione fattura elettronica: i nuovi termini
Durante il periodo di prova, che l’Agenzia aveva concesso al fine di consentire ai contribuenti di familiarizzare con il nuovo strumento, l’emissione della fattura elettronica era stato prorogato sino alla liquidazione dell’IVA. In questo caso, dunque, nessuna sanzione veniva applicata in caso di tardiva emissione della fattura elettronica. Conclusa la fase sperimentale, a partire dal 1° luglio 2019 la situazione è cambiata. Prima di illustrare i nuovi termini di emissione, però, facciamo un passo indietro per chiarire che cosa si intende con emissione della fattura elettronica.
Emissione della fattura elettronica: che cosa si intende
Un aspetto non secondario della questione, infatti, è il significato stesso dell’espressione “emissione della fattura elettronica”. Al punto che la stessa è stata definita con precisione dall’art. 21 del D.P.R. 633/72:
La fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o del committente.
Nel caso della fattura elettronica, pertanto, l’emissione è da considerarsi valida nel momento in cui essa viene trasmessa al Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate. Fino a questo momento, dunque, decorrono i termini per l’emissione della fattura. A questo punto, entro quanto tempo deve essere emessa la fattura?
Termini di emissione della fattura elettronica
I termini di emissione della fattura elettronica sono stabiliti dallo stesso art. 21 del D.P.R. 633/72. Questo infatti stabilisce che:
La fattura è emessa entro dieci giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’art. 6.
In particolare, le operazioni soggette a fatturazione dall’art. 6 del medesimo D.P.R. sono:
- operazioni di cessione di beni immobili, al momento della stipula dell’atto;
- operazioni di cessione di beni mobili, al momento della consegna o della spedizione degli stessi;
- operazioni di prestazioni di servizi, al momento del pagamento del corrispettivo per essi;
- comunque, al momento di anticipato pagamento del corrispettivo o di emissione della fattura.
Allo stato attuale, pertanto, l’emissione della fattura deve avvenire, dal 1° luglio 2019, entro dieci giorni dall’effettuazione di queste operazioni. Al momento, comunque, è al vaglio una estensione dei termini, che potrebbe portare i termini da 10 a 15 giorni. Per non correre rischi nell’emissione della fattura elettronica, è buona norma affidarsi a un buon software di fatturazione, che aiuti il contribuente a tenere la propria contabilità con semplicità. Scegliete con attenzione, dunque.