A partire dal 1° gennaio 2019, con l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica, il cosiddetto spesometro è stato sostituito da un nuovo adempimento. Si tratta del cosiddetto Esterometro, da alcuni chiamato anche spesometro estero, che prevede la comunicazione di tutte le operazioni, in entrata e in uscita, con soggetti residenti fuori dal territorio italiano. In questo articolo, quindi, spiegheremo approfonditamente che cos’è l’Esterometro e daremo qualche istruzione sul suo funzionamento.
Esterometro, lo spesometro estero per le fatture estere
L’introduzione della fattura elettronica ha richiesto all’Agenzia delle Entrate di vigilare anche sull’andamento delle operazioni eseguite con soggetti non residenti in Italia. Per questo motivo, già con il D. Lgs. 127/2015 richiamato nella Legge di Bilancio 2018 è stato previsto che:
«I soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3. La trasmissione telematica è effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione».
Già questo è sufficiente a comprendere che cos’è l’Esterometro. Addentriamoci ancor più nella materia per vedere quali sono i soggetti obbligati alla comunicazione e quali, invece, quelli esonerati da quest’obbligo.
Soggetti obbligati ed esonerati dall’Esterometro
Sono soggetti all’adempimento dell’Esterometro tutti i soggetti IVA che risiedono sul territorio nazionale, che hanno l’obbligo di fatturazione elettronica. In altre parole, tutte le Partite IVA italiane che, dal 1° gennaio 2019, sono state sottoposte all’obbligo di fatturare elettronicamente le loro attività di cessione di beni o di prestazione di servizi.
Non tutti i soggetti IVA sono sottoposti a quest’obbligo, però. La legge, infatti, riconosce alcune categorie di soggetti esonerati. Fra questi si trovano:
- i soggetti IVA che rientrano nei regimi di vantaggio per l’imprenditoria giovanile, come nel caso del cosiddetto Regime dei Minimi o nel nuovo Regime Forfettario;
- le associazioni sportive dilettantistiche e gli enti non commerciali che hanno aderito al regime previsto dalla legge n. 398/1991 se non hanno superato proventi per un importo di 65.000 euro;
- i produttori agricoli in regime di esonero ai sensi dell’art. 34 comma 6 del D.P.R. 644/1972.
Le operazioni da comunicare all’Esterometro
Come detto precedentemente, è previsto l’obbligo di comunicazione per tutte le operazioni relative a fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019, sia per quanto riguarda i beni che i servizi. Questo obbligo vale anche per le operazioni che già rientrano nei modelli INTRASTAT, come specificato dalla stessa Agenzia delle Entrate. L’unico caso in cui è ammesso l’esonero è quello in cui il soggetto di avvale della possibilità di trasmettere allo SDI una fattura elettronica contrassegnata dal codice destinatario con sette X.
I dati da comunicare all’Esterometro
Come comunicato dall’Agenzia delle Entrate, al fine di identificare con precisione le operazioni, è necessario comunicare alcuni dati precisi. Il Provvedimento del 30 aprile 2018, infatti, ha disposto che i soggetti sottoposti all’obbligo di comunicazione, devono necessariamente comunicare, secondo le modalità previste dallo stesso Provvedimento:
- i dati che identificano il cedente di beni o il prestatore di servizi;
- i dati che identificano il cessionario dei beni o il committente dei servizi;
- la data del documento che comprova l’operazione di cessione dei beni o di erogazione del servizio;
- la data di registrazione dell’operazione, soltanto per i documenti ricevuti e le relative note di variazione;
- il numero del documento che comprova l’operazione in oggetto di cessione o di erogazione;
- la base imponibile, l’aliquota IVA e l’imposta oppure, nei casi in cui non è prevista l’imposta, la tipologia di operazione.
Nel secondo caso, pertanto, è prevista la trascrizione di un codice che corrisponde a quello previsto per il precedente adempimento dello spesometro. In particolare, per la tipologia di documento si segnalano i seguenti codici:
- Fattura: TD01
- Nota di credito: TD04
- Nota di debito: TD05
- Fattura semplificata: TD07
- Nota di credito semplificata: TD08
- Fattura per acquisto intra-UE di beni: TD10
- Fattura per acquisto intra-UE di servizi: TD11
- Documento riepilogativo: TD12
Per quanto riguarda la tipologia di operazione, invece, si utilizzano i codici:
- Operazioni escluse dalla base imponibile IVA: N1
- Operazioni fuori dal campo di applicazione dell’IVA: N2
- Esportazioni e cessioni intra-UE: N3
- Operazioni esenti: N4
- Regime speciale dei beni usati o dell’editoria: N5
- Acquisti intracomunitari o acquisti di servizi extra-UE: N6
- Vendite a distanza o prestazioni di servizi nel regime del MOSS: N7
Scadenze di invio dell’Esterometro e sanzioni
Il Provvedimento del 30 aprile 2018 dell’Agenzia delle Entrate stabiliva una scadenza mensile per le comunicazioni. A partire dal 2020, il Decreto collegato alla Finanziaria 2020, ha stabilito che la trasmissione dei documenti deve avvenire entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.
Pertanto, il calendario delle scadenze dell’Esterometro è:
- 1° trimestre (gennaio, febbraio e marzo): 30 aprile 2020, prorogato al 30 giugno 2020
- 2° trimestre (aprile, maggio e giugno): 31 luglio 2020
- 3° trimestre (luglio, agosto e settembre): 2 novembre 2020
- 4° trimestre (ottobre, novembre e dicembre): 1 febbraio 2021
Nel caso di omissione o errata trasmissione delle operazioni sono previste sanzioni, che possono andare da 2 euro a fattura e fino a un massimo di 1.000 euro per trimestre. La sanzione può essere ridotta della metà qualora il soggetto provvede alla trasmissione entro i 15 giorni successivi alla scadenza prevista dal calendario e se, nel frattempo, è stata effettuata la corretta trasmissione dei dati. In questi casi, comunque, è possibile avvalersi del ravvedimento operoso qualora non sia stata avviato l’accertamento.