Un tema particolarmente sentito, da quando il 1° gennaio 2019 è entrato in vigore l’obbligo di fatturazione elettronica fra privati, è quello della fatturazione estera. Come si emette e come si riceve una fattura estera? Scopriamolo in questo approfondimento dedicato alla operazioni transfrontaliere.
La fatturazione elettronica estera
In primo luogo, l’ambito normativo a cui fare riferimento per quanto attiene la fatturazione elettronica estera è la Legge di Bilancio 2018, poi confermata dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 89757/2018, che regola le «Tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessioni di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere». In particolare, all’articolo 1, comma 909, la legge stabilisce che:
«I soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3. La trasmissione telematica è effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione».
Pertanto, le operazioni effettuate a soggetti o ricevute da soggetti non residenti sul territorio nazionale sono esenti dall’obbligo di fatturazione elettronica. Di conseguenza, nell’emissione di fatture estere è possibile utilizzare ancora le fatture cartacee, purché queste seguano la numerazione adottata anche per la fatturazione elettronica di clienti italiani. A questo punto, però, occorrerà un nuovo adempimento.
La Comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere: l’esterometro
Ovviamente, quando non emesse elettronicamente, le fatture estere non transitano attraverso il Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate, il cosiddetto SdI. A questo proposito, a seguito dell’abolizione dello spesometro, dal 30 aprile 2019 è stata istituita la nuova Comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere: il cosiddetto Esterometro.
Che cos’è l’Esterometro?
Con Esterometro si intenda la comunicazione obbligatoria, alternativa alla fatturazione elettronica estera, con cui i titolari di Partita IVA devono comunicare la cessione di beni o prestazioni di servizi effettuati o ricevuti verso e da soggetti non residenti sul territorio italiano. La Comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere deve essere effettuata mensilmente, entro l’ultimo giorno successivo a quello di emissione o di ricezione della fattura.
Le operazioni transfrontaliere soggette a obbligo di comunicazione
Le operazione transfrontaliere soggette all’obbligo di comunicazione tramite Esterometro sono:
- le fatture emesse verso soggetti comunitari non stabiliti anche se identificati ai fini IVA in Italia, per i quali non è stata emessa fatturazione elettronica;
- le fatture ricevute da soggetti comunitari non stabiliti in Italia;
- le fatture emesse per servizi generici verso soggetti extracomunitari, per cui non è stata emessa fattura elettronica e per cui non c’è bolletta doganale;
- autofatture per servizi ricevuti da soggetti extracomunitari;
- autofatture per acquisti di beni provenienti da magazzini italiani di fornitori extra UE.
Come compilare l’Esterometro 2019
Nella nuova Comunicazione dei dati delle operazioni transfrontalieri, il cosiddetto Esterometro 2019, sia per la cessione di beni che per la prestazione di servizi, occorre indicare:
- dati identificativi del cedente/prestatore;
- dati identificativi del cessionario/committente;
- la data del documento dell’operazione transfrontaliera;
- la data di registrazione del documento ricevuto e di eventuali note di variazione;
- il numero del documento;
- la base imponibile;
- l’aliquota IVA e l’imposta applicata o, in mancanza di imposta, la tipologia di operazione.
Come evitare la compilazione dell’Esterometro
In alternativa all’Esterometro, come detto, è sempre possibile emettere fattura elettronica. Con un software gestionale, come quelli di Geniosoft, l’operazione è estremamente semplice. È infatti necessario solamente utilizzare il tipo di anagrafica “estero”, dove la fattura avrà come codice destinatario XXXXXXX, non indicherà il codice fiscale e potrà riportare un CAP con massimo cinque caratteri. Qualora questo fosse più lungo di cinque caratteri, allora il campo andrà compilato con 00000 e il vero CAP si indicherà nel campo indirizzo. Occorre poi inserire il corretto codice nazione, mentre nel campo Partita IVA si andrà a indicare la VAT, il codice fiscale del cliente o, in alternativa a questo, il codice 99999999999.
Per qualsiasi altra informazione in merito alla fatturazione estera, non esitate a chiederci informazioni.