Quando si parla di fisco e tasse, una delle questioni più dibattute riguarda la ritenuta d’acconto. Non tutti hanno ben chiaro, ancora oggi, quando questa si applichi e come si esegua il calcolo ritenuta d’acconto. Per questo, vi proponiamo una guida completa sulla ritenuta d’acconto, che vi chiarisca ogni suo aspetto.
In questo articolo, pertanto, troverai che cos’è la ritenuta d’acconto, quando si applica la ritenuta d’acconto e come si calcola la ritenuta d’acconto.
Che cos’è la ritenuta e quando si applica
Il primo aspetto da chiarire, per imparare a operare con esse, è cos’è la ritenuta. In maniera molto semplice, si tratta di una percentuale sulle somme corrisposte per una prestazione lavorativa, che viene trattenuta dal datore di lavoro. Tale denaro è versato nelle casse dello Stato per conto del lavoratore, detto percipiente, dal datore che, invece, prende il nome di sostituto d’imposta.
Redditi sottoposti a ritenuta d’acconto
La ritenuta d’acconto si applica a tutti i compensi di lavoro corrisposti che rientrano in queste fattispecie:
- prestazioni di lavoro autonomo e prestazioni di lavoro occasionali;
- prestazioni di lavoro rese a terzi o nell’interesse di terzi;
- sugli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione, quando l’associato fornisce una prestazione di lavoro;
- sugli utili di promotori e soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata;
- sui redditi derivanti dalla cessione dei diritti d’autore;
- sui diritti derivanti da opere di ingegno, ceduti da persone fisiche non imprenditori o professionisti che le hanno acquistate.
Al contrario, sono da escludere dalla ritenuta d’acconto tutti i compensi che risultano inferiori a 25,82 euro, purché non si tratti di acconti relativi a prestazioni lavorative il cui corrispettivo e superiore a tale limite. Allo stesso modo, sono da esclude dalla ritenuta d’acconto i compensi corrisposti da enti pubblici ed enti privati, che non hanno come oggetto principale l’esercizio di attività commerciali.
Importi su cui si applica la ritenuta d’acconto
Per determinare la base imponibile che è soggetta a ritenuta d’acconto, segue delle regole. Innanzitutto, oltre alla retribuzione professionali, rientrano nella base imponibile anche:
- rimborsi per le spese di viaggio, vitto e alloggio;
- tutte le spese documentate anticipate dal professionista e rimborsate dal datore di lavoro;
- contributo Inps addebitato al cliente (4%) da parte di lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata.
Non rientrano, invece, nella base imponibile le seguenti voci:
- contributi previdenziali e assistenziali previsti dalla legge a carico di chi li corrisponde;
- contributi per la cassa nazionale degli ordini professionali;
- rimborsi spese anticipate non documentate in maniera analitica.
Le aliquote delle ritenute d’acconto
Non tutti i redditi e non tutti i soggetti sono sottoposti alla stessa aliquota per ritenuta d’acconto. Per i redditi derivanti da lavoro autonomo prestato da soggetti residenti in Italia, si effettua una ritenuta d’acconto pari al 20%. Se invece la prestazione è stata eseguita da un soggetto non residente in Italia, allora il titolo di imposta sarà pari al 30% della somma corrisposta.
Per avere sempre chiaro il quadro delle aliquote e delle basi imponibili, riepiloghiamo tutto nella tabella seguente:
Tipo di reddito | Aliquota ritenuta | Base imponibile |
---|---|---|
Compensi per prestazioni di lavoro autonomo anche occasionale | 20% a titolo d’acconto | 100% |
Compensi per cessione diritti d’autore da parte dello stesso autore: | ||
Soggetti di età superiore a 35 anni | 20% a titolo d’acconto | 75% |
Soggetti di età inferiore a 35 anni | 20% a titolo d’acconto | 60% |
Compensi per l’assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere | 20% a titolo d’acconto | 100% |
Compensi ad associati in partecipazione che apportano solo lavoro | 20% a titolo d’acconto | 100% |
Partecipazione agli utili di soci fondatori o promotori | 20% a titolo d’acconto | 100% |
Compensi di qualsiasi natura per prestazioni di lavoro autonomo anche occasionale corrisposti a soggetti non residenti | 30% a titolo d’acconto | 100% |
Compensi per cessione di opere di ingegno, brevetti industriali, marchi d’impresa, formule, ecc. corrisposti a soggetti non residenti | 30% a titolo d’acconto | 100% |
La base imponibile della ritenuta d’acconto
Rientrano fra le somme che contribuiscono alla formazione della base imponibile, per il calcolo della ritenuta d’acconto:
- compensi professionali;
- rimborsi a piè di lista (effettivamente sostenute) per le spese di viaggio, vitto e alloggio;
- spese documentate anticipate dal professionista e rimborsate dal committente;
Non concorrono alla base imponibile:
- contributi previdenziali previsti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde;
- eventuale addebito in via di rivalsa del contributo per la cassa nazionale dell’ordine professionale;
- compensi ricevuti a titolo di rimborso spese anticipate, in nome e per conto del cliente, a patto che non rappresentino spese inerenti alla produzione del reddito di lavoro autonomo e che siano analiticamente documentate.
Quando e come si versa una ritenuta d’acconto
Entro il 16 del mese successivo al pagamento della prestazione lavorativa, il datore di lavoro è tenuto al versamento della ritenuta d’acconto. Nel caso in cui quel giorno dovesse ricadere in un giorno festivo (compreso il sabato), allora il versamento potrà avvenire nel primo giorno lavorativo.
Per effettuare il versamento della ritenuta, il datore di lavoro dovrà utilizzare il Modello F24 dell’Agenzia delle Entrate, solo telematicamente per i sostituti di imposta titolari di Partita Iva, utilizzando il codice tributo 1040.
Avvenuto il versamento della ritenuta d’acconto, il soggetto che l’ha effettuata dovrà anche procedere alla certificazione della stessa. In tale certificazione dovranno essere contenuti l’ammontare delle somme corrisposte; l’ammontare delle ritenute, delle detrazioni di imposta e dei contributi previdenziali e assistenziali; altri eventuali dati, quali, per esempio, il contributo professionale.
Come funziona la ritenuta d’acconto per prestazione occasionale
La ritenuta d’acconto per prestazione occasionale consente al datore di lavoro di pagare un proprio collaboratore, come un professionista dotato di Partita Iva. Affinché ciò avvenga, però, è necessario che si verifichino determinate condizioni. In primo luogo si deve trattare di un rapporto di lavoro occasionale. In secondo luogo il collaboratore non deve rientrare fra coloro i quali sono obbligati ad avere una Partita Iva. Ciò significa che il guadagno annuo del collaboratore deve essere inferiore a 5.000 euro.
Affinché si possa effettuare la ritenuta d’acconto per prestazione occasionale, il collaboratore deve emettere una ricevuta. In essa dovranno essere indicati i dati del committente e quelli del collaboratore; la data di emissione della ricevuta stessa; la descrizione della prestazione lavorativa; l’importo lordo per la prestazione e l’importo netto, cioè ridotto del 20%.
Il datore di lavoro, ovviamente, procederà alla liquidazione della somma lorda. Al collaboratore, invece, andrà solo la somma netta, mentre il 20% del loro è quanto il committente versa allo Stato come tasse. Tali somme, ovviamente, in sede di dichiarazione dei redditi potranno essere vagliate dall’Agenzia delle Entrate, che stabilirà la correttezza delle somme versate.